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È sempre più frequente ritrovare nei patti parasociali (art. 2341 bis c.c.) una clausola sulla durata che, se ad una prima lettura può sembrare valida e conforme ad i dettami normativi, nasconde invece delle criticità passibili di declaratoria di nullità. In particolare, come ha voluto evidenziare la Corte di Appello di Brescia con sentenza n. 1568/2018 la clausola pattizia che prevede il rinnovo automatico del patto salvo diniego espresso con preavviso sarebbe passibile di nullità perché raggirerebbe i limiti inderogabili sintetizzati nella locuzione “i patti sono rinnovabili alla scadenza” e dal quale si deve ricavare come il momento di discrimine per l’esercizio del rinnovo deve essere la “scadenza” stessa e non prima.
Nell’esame di cui è stata investita, la Corte d’Appello ha voluto stressare l’importanza della manifestazione della volontà di ciascun socio di scegliere, fino alla scadenza, se liberarsi o meno del vincolo pattizio. Pertanto, secondo la Corte solo nel momento della “scadenza” i soci avrebbero il diritto di manifestare la propria volontà a rinnovare il patto. Diversamente, se si anticipasse tale momento ad un periodo anteriore e, addirittura, superiore ai 180 giorni (termine per il diritto di recesso in caso di patti parasociali a tempo indeterminato) si andrebbe a comprimere il diritto del socio. Ma si badi bene che ciò non vuol dire che viene esclusa la possibilità d prevedere un tacito rinnovo del contratto, visto che anche la manifestazione tacita è sempre espressione di volontà, ma, come ha ribadito la Corte, è l ”onere di comunicazione della disdetta anticipato ad un anno prima della scadenza del quinquennio “ ad essere elusiva della norma.
Riteniamo di condividere a pieno il ragionamento della Corte d’Appello visto che diversamente si andrebbe a creare una discrasia con la norma che regola i patti a tempo indeterminato. Infatti, se si volesse sostenere un ragionamento contrario a quello della Corte d’Appello, si andrebbe ad avere da un lato un patto parasociale a tempo indeterminato soggetto sempre e comunque al diritto di recesso del socio e dall’altro lato un patto parasociale a tempo determinato per il quale non sarebbe garantito il recesso ad nutum e che anzi protrarrebbe i propri effetti anche dopo la scadenza e ciò in quanto il paciscente non ha comunicato la disdetta prima del termine pattizio convenuto.