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[:it] Il d.l. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. “Decreto Semplificazioni”), rubricato “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, è stato convertito dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, la quale ha confermato ed introdotto ulteriori misure urgenti di semplificazione per accelerare gli investimenti e le infrastrutture fronteggiare nonché per fronteggiare le ricadute economiche conseguenti all’emergenza epidemiologica da Covid-19 (c.d. Coronavirus).
Tra le principali misure in materia di procedure di affidamento si segnalano le seguenti previsioni:
- Regime transitorio per gli affidamenti sotto soglia: in deroga alle procedure disciplinate dall’art. 32, comma 2, e dall’art. 157, comma 2 del d.lgs. 50/2016, si applicano, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021, le seguenti modalità di affidamento:
- affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro. L’affidamento diretto si realizza tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del d.lgs. 50/2016, ossia l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.
L’avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatorio per gli affidamenti diretti inferiori ad euro 40.000.
- procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del d.lgs. 50/2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del d.lgs. 50/2016 (Euro 214.000,00 settori ordinari e 428.000,00 settori speciali) e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del d.lgs. 50/2016. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati.
Tali affidamenti vengono disposti, fermo restando quanto previsto dall’art. 95, comma 3, d.lgs. 50/2016 (che individua i casi in cui l’affidamento avviene esclusivamente in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa), sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del d.lgs. 50/2016 (offerte anomale), anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
Ambito | Modalità affidamento |
Servizi e forniture e incarichi di progettazione |
Affidamento diretto per importi inferiori ad Euro 75.000,00 |
Procedura negoziata, ex art. 63, d.lgs. 50/2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici (individuati tramite indagini di mercato o tramite elenco operatori economici) per importi pari o superiori a 75.000,00 e fino alle soglie di cui all’art. 35 (Euro 214.000,00 settori ordinari e 428.000,00 settori speciali) | |
Lavori |
Affidamento diretto per importi inferiori ad Euro 150.000,00 |
Procedura negoziata, ex art. 63, d.lgs. 50/2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici (individuati tramite indagini di mercato o tramite elenco operatori economici) per importi pari o superiori a 150.000,00 e fino ad importi inferiori ad Euro 350.000,00 | |
Procedura negoziata, ex art. 63, d.lgs. 50/2016, previa consultazione di almeno dieci operatori economici (individuati tramite indagini di mercato o tramite elenco operatori economici) per importi pari o superiori a 350.000,00 e fino ad importi inferiori ad Euro 1.000.000,00 | |
Procedura negoziata, ex art. 63, d.lgs. 50/2016, previa consultazione di almeno quindici operatori economici (individuati tramite indagini di mercato o tramite elenco operatori economici) per importi pari o superiori a 1.000.000,00 e fino alle soglie di cui all’art. 35 (Euro 5.350.000,00) |
Per entrambe le modalità di affidamento sopra evidenziate (affidamento diretto e procedura negoziata), la Legge di conversione conferma che la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo 93 del d.lgs. 50/2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante dovrà necessariamente indicare nell’avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è comunque dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93.
Inoltre, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria, l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente deve avvenire in caso di affidamento diretto entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, mentre, in caso di procedura negoziata, entro il termine massimo di quattro mesi. Il mancato rispetto dei suddetti termini, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.
- Regime transitorio per gli affidamenti sopra soglia: si applicano, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021, le seguenti modalità di affidamento:
- Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016, procedura ristretta, ai sensi dell’art. 61 del d.lgs. 50/2016, oppure, previa motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, della procedura competitiva con negoziazione di cui all’agli art. 61 e 62 del d.lgs. 50/2016 o al dialogo competitivo di cui all’art. 64 del d.lgs. 50/2016, per i settori ordinari, e di cui agli articoli 123 e 124 del d.lgs. 50/2016, per i settori speciali, in ogni caso con la riduzione dei termini procedimentali, senza dar conto nella motivazione delle ragioni di urgenza in quanto si considerano comunque sussistenti;
- Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, di cui all’art. 63 del d.lgs. 50/2016, per lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, qualora (per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi) i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possano essere rispettati. In tal caso, si precisa che occorre la previa pubblicazione dell’avviso di indizione della gara o di altro atto equivalente, e il rispetto del criterio di rotazione.
- le stazioni appaltanti, per l’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, e per l’esecuzione dei relativi contratti, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei principi di cui agli articoli 30 (principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni), 34 (criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (conflitto di interesse) del d.lgs. 50/2016 e delle disposizioni in materia di subappalto, nei casi di cui al punto precedente e nei seguenti settori:
- edilizia scolastica e universitaria;
- edilizia sanitaria;
- infrastrutture per la sicurezza pubblica;
- trasporti e infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, ivi compresi gli interventi inseriti nei contratti di programma ANAS-Mit 2016-2020 e RFI-Mit 2017 – 2021 e relativi aggiornamenti;
- interventi funzionali alla realizzazione del Piano Nazionale Energia e Clima (PNIEC);
- interventi per la messa a norma o in sicurezza degli edifici pubblici destinati ad attività istituzionali, al fine di sostenere le imprese ed i professionisti del comparto edile, anche operanti nell’edilizia specializzata sui beni vincolati dal punto di vista culturale o paesaggistico, nonché per recuperare e valorizzare il patrimonio esistente;
- per tutti i contratti relativi o collegati ai suddetti settori.
Rispetto alle citate procedure, l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria, deve avvenire entro il termine di sei mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento. Anche in questo caso, il mancato rispetto dei termini, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.
- Raggruppamenti temporanei di impresa: la Legge di conversione specifica che alle procedure di affidamento di cui ai punti 1 (sotto soglia) e 2 (sopra soglia) gli operatori economici possono partecipare anche in forma di raggruppamenti temporanei (RTI) di cui all’articolo 3, comma 1, lettera u), del d.lgs. 50/2016.
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